Apolidia

In evidenza gli Stati partecipanti alla Conferenza delle persone apolidi del 1954

L'apolidia (composto di alfa privativa (non) e polis, "città" in greco) è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza: tali soggetti sono detti "apolidi".

L'ordinamento italiano prevede all'articolo 22 della Costituzione che il cittadino italiano di nascita non possa essere privato della cittadinanza italiana per nessuna ragione politica, ma solo per gravi motivi previsti dal codice penale, ad esempio accettare una cittadinanza, un incarico politico o un ruolo militare in un Paese in formale stato di guerra con la Repubblica Italiana, e solo se il soggetto rifiuta di rinunciarvi quando gli venisse intimato dal governo; il cittadino italiano non per nascita la può perdere per cause burocratiche.

In alcuni Paesi la cittadinanza può invece essere tolta o negata a coloro che non vengono desiderati dal proprio Governo (ad es. i profughi, cioè soggetti che vengono cacciati dal loro Paese per motivi politici e no, i terroristi condannati, i naturalizzati che compiano dei reati gravi, ecc.).

L'ordinamento italiano pone sullo stesso piano gli apolidi e gli stranieri non comunitari, applicando a entrambi la norma per l'acquisizione della cittadinanza.