Compravendita

Compravendita
StatoItalia (bandiera) Italia
Art.1470 c.c.
TipologiaSinallagmatico
Consensuale
EffettiReali
A volte obbligatori
ObbligazioniVenditore:
Consegna della cosa
Trasferimento della proprietà
Garanzia da evizione e vizi
Compratore:
Pagamento del prezzo
Garanzie e clausoleEsenzione da vizi
Mancanza di qualità
Aliud pro alio
Buon funzionamento
Conformità (a contratto)
Vendita con riserva di gradimento
NullitàVizi formali ex lege
SottotipiVendita con riserva di proprietà
Vendita con patto di riscatto

La compravendita è un contratto disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita. L'art. 1470 afferma che «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo».

Si possono individuare due parti: il venditore (alienante) che trasferisce il diritto e il compratore o acquirente (alienatario), che si obbliga a pagare un prezzo, (espresso in una somma di denaro contante o sotto forma di altri mezzi di pagamento quali carte di credito o di debito assegni e cambiali), come corrispettivo.

La prima vendita, scritta su tavoletta d'argilla, proviene da Ugarit (Siria) ed è datata circa 3.400 anni fa: «Dal presente giorno, davanti a testimoni, Ilya, figlio di Sinya e Padya, suo fratello, hanno venduto 4 iku del loro campo, che si trova tra i campi del villaggio di Sau, per 180 sicli d'argento, a Sharelli, la regina».

Deriva dall'analogo istituto romano dell'emptio venditio, con cui però ha alcune sostanziali differenze.