Compravendita | |
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Stato | Italia |
Art. | 1470 c.c. |
Tipologia | Sinallagmatico Consensuale |
Effetti | Reali A volte obbligatori |
Obbligazioni | Venditore: Consegna della cosa Trasferimento della proprietà Garanzia da evizione e vizi Compratore: Pagamento del prezzo |
Garanzie e clausole | Esenzione da vizi Mancanza di qualità Aliud pro alio Buon funzionamento Conformità (a contratto) Vendita con riserva di gradimento |
Nullità | Vizi formali ex lege |
Sottotipi | Vendita con riserva di proprietà Vendita con patto di riscatto |
La compravendita è un contratto disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita. L'art. 1470 afferma che «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo».
Si possono individuare due parti: il venditore (alienante) che trasferisce il diritto e il compratore o acquirente (alienatario), che si obbliga a pagare un prezzo, (espresso in una somma di denaro contante o sotto forma di altri mezzi di pagamento quali carte di credito o di debito assegni e cambiali), come corrispettivo.
La prima vendita, scritta su tavoletta d'argilla, proviene da Ugarit (Siria) ed è datata circa 3.400 anni fa: «Dal presente giorno, davanti a testimoni, Ilya, figlio di Sinya e Padya, suo fratello, hanno venduto 4 iku del loro campo, che si trova tra i campi del villaggio di Sau, per 180 sicli d'argento, a Sharelli, la regina».
Deriva dall'analogo istituto romano dell'emptio venditio, con cui però ha alcune sostanziali differenze.