La contumacia, nel diritto e specialmente nel diritto processuale penale e civile, indica la condizione di chi, pur avendo l'obbligo di costituirsi dinanzi al giudice che esamina un processo che lo riguardi, omette di farlo.[1] La locuzione latina corrispondente, tuttora utilizzata, è absente reo (assente il reo). Un caso famoso di condanna in contumacia fu quello di Dante Alighieri, avvenuto nel 1302.
Seppure il significato di più diffusa accezione vi includa l'intenzione dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di volontarietà della mancata comparsa in aula, ma si limita a constatare la mancata costituzione del soggetto, potendosi avere contumacia anche in difetto di notifica ed essendosi verificati numerosi casi nei quali il convenuto/imputato non fosse presente perché non al corrente dell'apertura del procedimento a suo carico, situazione che vizia di fatto la regolarità del contraddittorio.