Isola pedonale

Cartello stradale italiano indicante l'inizio dell'area pedonale

L’isola pedonale è un'area urbana all'interno della quale viene vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati.

La fruizione, ai sensi dell'Art. 3 comma 1 n.2 del Codice della Strada[1], è riservata ai soli pedoni, biciclette (che possono essere escluse solo con segnaletica specifica), veicoli in servizio di emergenza o veicoli utilizzati da disabili.

Questa situazione favorisce il movimento dei pedoni e quindi è stata adottata nei centri storici di città grandi e piccole. Altro vantaggio è costituito dal fatto che l'aria è meno inquinata e la soglia di rumore è più bassa per via della mancanza di traffico.

Per questo motivo in molte città del mondo si sta attuando la politica di incremento delle aree in cui vige il divieto di traffico, al duplice scopo di diminuire l'inquinamento atmosferico e di rendere più agevole la circolazione dei pedoni nelle aree a più alta densità commerciale.

  1. ^ Il comma 1 n.2 dell’ art. 3 del Codice della strada. (Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992) spiega cosa è un’Area Pedonale, definendola: “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.“