Il principio di competenza economica, in ambito tributario, regola la corretta attribuzione temporale dei componenti positivi e negativi del reddito[1]. Tale principio è disciplinato all’art.109 del T.U.I.R (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale stabilisce al comma 1 che: "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per le quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza”.[2]
Secondo questo principio, i ricavi e i costi devono essere rilevati nel bilancio dell’esercizio al quale si riferiscono, e non quando si verificano effettivamente i flussi di cassa. Un’azienda deve registrare un ricavo quando viene prodotto il bene o fornito il servizio, e un costo quando viene consumata una risorsa o effettuata una spesa, anche se il pagamento o l’incasso avvengo in un periodo successivo.
L’art.109, comma 1, seconda parte recita così:”[…] tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.[2] La componente del reddito, sia essa positiva o negativa, deve essere certa e obiettivamente determinabile nel suo ammontare. Se il requisito della certezza ovvero dell'obiettiva determinabilità difetta, il contribuente è tenuto a differire l'imputazione del componente di reddito al periodo nel corso del quale il requisito mancante si concretizza.[3] I requisiti di certezza e obiettiva determinabilità non possono operare, viceversa, nel senso dell'anticipazione della rilevanza fiscale di un determinato componente di reddito rispetto alla sua imputazione civilistica.[4]
Va precisato che il requisito della certezza e della determinabilità dei costi si applica solo alle micro-imprese, come definite dall'articolo 2435-ter del Codice Civile. Per le imprese di maggiori dimensioni, che seguono i principi contabili OIC o che adottano gli IAS, si applica il Principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR). Questo principio prevede che per determinare il reddito di impresa si seguano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili di riferimento, anche se in deroga con alcune disposizioni del TUIR. In questi casi, gli elementi reddituali e patrimoniali del bilancio sono rilevanti per il calcolo del reddito imponibile, seguendo il principio della sostanza prevalente sulla forma. Pertanto, non si applicano le regole dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR riguardanti la certezza e la determinabilità dei costi e la competenza dell'esercizio[5].
Le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per i contribuenti che per il Fisco. Con la conseguenza che se il contribuente imputa un costo o un ricavo ad esercizio diverso rispetto a quello individuabile secondo la corretta applicazione del principio di competenza, l’Amministrazione finanziaria ben potrà dichiarare indeducibile il costo con riferimento al periodo in cui è stato dedotto e recuperare a tassazione il ricavo con riferimento all’esercizio al quale doveva essere attribuito.[6]
Il principio di competenza è il criterio ordinario da utilizzare in materia di reddito d'impresa. Questa regola deriva direttamente dal testo dell'art. 109, comma 1, T.U.I.R, nello specifico dall'inciso "per i quali le precedenti norme [...] non dispongono diversamente"[2]: da un lato si introduce una regola generale; dall'altro si ammette la possibilità di eccezioni. Vengono, quindi, chiamate ad applicare il principio di competenza economica tutte le aziende per le quali sussiste l'obbligo di redazione del bilancio in regime di contabilità ordinaria: sono interessate tutte le società di capitali, le ditte individuali e le società di persone con fatturato annuo superiore a 400.000€ (se erogano servizi) o 700.000€ nei rimanenti casi. Per i liberi professionisti e i soggetti con contabilità semplificata è invece previsto il principio di cassa.[3][7][8]