La figura del vicario episcopale è prevista dal Codice di diritto canonico nel suo Libro II intitolato Il popolo di Dio.
Il Can. 476 recita:
«Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.»
Pertanto è una figura facoltativa nelle diocesi cattoliche di rito latino.
La figura, se presente, può essere unitaria o in un numero diverso a seconda delle necessità.